Il Tribunale di Torino esclude il requisito dell’azione esecutiva nei confronti degli autori di reati per gli indennizzi statali. Condannato il Ministero dell’Interno. Pima sentenza in Italia
La tragedia.
Un ristoratore di Novara fu brutalmente assassinato all’esterno del proprio locale nella notte tra il 21 ed il 22 giugno 2010.
Tale omicidio veniva commesso a seguito di un episodio di totale inciviltà: il soggetto che poi avrebbe effettuato il folle gesto, quella sera in compagnia di due amici, era intento ad orinare sulla vetrina del locale gestito dalla vittima. Il ristoratore, recatosi all’esterno del locale per verificare quanto stesse accadendo, dapprima veniva aggredito verbalmente dal trio in questione, e poi fisicamente, allorquando gli venivano inferte ripetute coltellate, al torace ed a una gamba, con causazione del letale sanguinamento che di lì a poco ne avrebbe causato la morte.
L’omicida, così come i suoi amici attivamente intervenuti nella colluttazione, anche ai danni della moglie e della sorella della vittima intervenute a prestargli soccorso, venivano tutti e tre condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Torino per l’efferato gesto compiuto, con severe pene detentive e condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civile costituite, unitamente al pagamento di importanti provvisionali in loro favore.
Gli Avv.ti Marco Bona e Carlo Alberto Amici Ceva di Nucetto dello studio Bona Oliva associati MB. O assistono i congiunti della vittima in collaborazione con Gesigroup di Borgomanero.
La tutela delle vittime di reati intenzionali violenti in Italia: il grave ritardo nell’adempimento della Direttiva n. 2004/80 e la legge n. 122/2016.
Secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 2004/80, già dall’anno 2005 vigeva per i Paesi Membri l’obbligo di adottare un adeguato sistema riparatorio in favore delle vittime di reati intenzionali violenti che incontrassero oggettive difficoltà nel conseguire la tutela risarcitoria da parte dei loro offensori (per esempio in quanto privi di risorse economiche).
Ciò nonostante, l’Italia rimaneva a lungo inadempiente nel recepimento di tale direttiva, tanto da subire due condanne da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con ulteriore importante sentenza della stessa Corte nel 2020 in una “causa pilota” sorta a Torino e seguita dallo studio MB.O.
Soltanto con la legge 7 luglio 2016, n. 122 si prevedeva la tutela indennitaria per le vittime di reati intenzionali violenti, dunque con un ritardo di circa undici anni rispetto alle indicazioni di cui alla richiamata Direttiva. Tuttavia, si è trattato di un adempimento parziale, essendo previsti indennizzi irrisori e requisiti per l’accesso alla tutela non previsti dalla direttiva.
A quest’ultimo riguardo l’indennizzo veniva condizionato dal legislatore italiano all’avere esperito senza successo un’azione esecutiva giudiziaria nei confronti dell’autore del reato per l’ottenimento della somma liquidata dal Giudice penale a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale.
Il rigetto dell’indennizzo da parte del Ministero dell’Interno.
I congiunti del ristoratore di Novara erano impossibilitati ad ottenere il risarcimento dei danni da parte degli autori del reato, tutti soggetti già all’epoca dei fatti pregiudicati e nullafacenti, nonché in stato detentivo a seguito delle condanne definitive emesse nei loro confronti.
Soltanto successivamente alla legge n. 122/2016, dopo lunghi anni di attesa, potevano adire alla tutela indennitaria prevista dallo Stato, formulando apposita istanza al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti istituto presso il Ministero dell’Interno.
Tale domanda, tuttavia, veniva rigettata dal Ministero, che eccepiva il mancato esperimento dell’azione esecutiva; in particolare, il Ministero esigeva un verbale di pignoramento negativo con riferimento a ciascuno dei tre autori del reato.
I congiunti del ristoratore, per mezzo dei loro legali, forniva ampia documentazione comprovante l’assoluta incapienza dei rei e pertanto l’impossibilità di ottenere delle somme per mezzo di un’azione esecutiva nei loro confronti. Nondimeno, il Ministero rigettava l’istanza proposta, costringendo così la moglie ed i figli della vittima ad impugnare il relativo provvedimento, dando corso all’azione civile innanzi al Tribunale di Torino, terminata con la sentenza n. 3137 del 18 luglio 2022.
La sentenza torinese n. 3137-2022.
La Sezione IV civile del Tribunale di Torino nella persona del Giudice Paola Demaria, all’esito del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero dell’Interno, ha accolto la domanda proposta dai famigliari del ristoratore.
Considerata la finalità della Direttiva, consistente nel facilitare l’accesso delle vittime di reati intenzionali violenti ad una tutela indennitaria equa ed adeguata, il Tribunale ha concluso nel senso che il requisito indispensabile ai fini dell’erogazione dell’indennizzo non è costituito dall’oggettiva impossibilità di ottenere il risarcimento del danno dagli autori del reato, documentabile esclusivamente con il previo esperimento di un’azione esecutiva, bensì dalle “oggettive difficoltà” incontrate nell’ottenere il medesimo risarcimento, che possono ricorrere, come nel caso di Novara, quando si provi lo stato di detenzione dei condannati ed il loro stato di nullatenenti.
Pertanto, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento in favore dei congiunti della vittima della somma di Euro 50.000,00 – ovverosia l’indennizzo attualmente previsto per il reato di omicidio dalla legge del 2016 – maggiorata da interessi e rivalutazione dal giorno della domanda.
Un precedente fondamentale.
Questa decisione, recante una motivazione ineccepibile, è la prima con cui un Tribunale si è pronunciato in merito al requisito dell’infruttuosa azione esecutiva, escludendo che possa precludere la tutela indennitaria statale quando vittime o loro famigliari siano in grado di dimostrare “oggettive difficoltà” nel conseguire un risarcimento dagli autori dei reati.
In tutta evidenza trattasi di una sentenza di primaria importanza, perché faciliterà l’accesso alla tutela indennitaria a molte vittime di reati intenzionali violenti, evitando che queste debbano sopportare gli inutili dispendi di costi, di energie e di tempo derivanti dall’esperimento di azioni esecutive inevitabilmente destinate a fallire.
Indennizzi equi e adeguati?
Rimane il problema – non oggetto della causa avanti il Tribunale di Torino – della non congruità ed iniquità dell’indennizzo previsto dallo Stato italiano: Euro 50.000,00 – somma peraltro da dividersi tra tutti i famigliari della vittima – costituisce una vera e propria “elemosina” statale, anche alla luce dei chiarimenti ottenuti dallo studio MB.O dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C‑129/19 e poi dalla Cassazione nella sua prima sentenza di condanna dell’Italia.
Per gli avvocati Bona e Amici Ceva di Nucetto «l’irrisorietà di tale indennizzo costituisce un chiaro inadempimento dell’Italia e, pertanto, la battaglia per una giusta riparazione dei famigliari del ristoratore novarese proseguirà. Purtroppo, questa come tante altre vicende simili rappresentano gravi casi di vittimizzazione secondaria istituzionale».
Sono ancora numerose le disposizioni interne che andrebbero interpretate alla luce dei principi ispiratori della Direttiva n. 2004/80, il cui recepimento nel nostro Paese purtroppo non garantisce alle vittime di reati intenzionali violenti una tutela indennitaria adeguata.