La Suprema corte (Cass. Civ., Sez. Unite, Ord., 9 marzo 2015, n. 4686) ha escluso la giurisdizione italiana in relazione alle azioni risarcitorieesperite, presso il tribunale del loro domicilio, dai figli di una coppia di italiani deceduta in Croazia a causa dell’urto in mare tra la loro imbarcazione ed un altro natante. Le azioni erano state promosse sia contro la società proprietaria ed il conducente di quest’ultima che avverso l’assicurazione della prima, tutti soggetti croati. La Suprema corte è addivenuta a tale conclusione ritenendo che la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, pur non prevedendo l’opzione del forum actoris invece accordata dal Regolamento (CE) n. 44/2001 ai danneggiati per l’azione diretta avverso l’assicuratore, dovesse prevalere su quest’ultima disciplina ai sensi dell’art. 71 del Regolamento. Marco Bona critica la soluzione individuata dalla Cassazione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE/UE in un articolo pubblicato sul n. 1 del 2016 della rivista giuridica Responsabilità civile e previdenza. Questo il titolo della pubblicazione: Giurisdizione e azione diretta tra Reg. (UE) n. 1215/2012 e convenzioni speciali: quali limiti alla deroga ex art. 71?
11 Aprile 2016