La vicenda qui esposta, seguita dall’Avv. Umberto Oliva dello Studio MB.O, ha avuto vasta risonanza, in particolare su La Stampa, Il corriere, Torino Today e RaiNews.it.
Il Signor X, operaio da molti anni impiegato presso un’importante azienda del settore industriale piemontese, un giorno del 2023, durante il normale orario di lavoro, veniva improvvisamente accoltellato alle spalle da un collega in preda ad un atto di schizofrenia.
L’ aggressione provocava alla vittima una seria lesione dell’integrità psico-fisica, mentre l’aggressore finiva sotto processo e qui, ritenuto incapace di intendere e volere, veniva dichiarato non imputabile e sottoposto per due anni a misura di sicurezza presso una struttura.
Il signor X, dopo un lungo periodo di infortunio regolarmente riconosciuto da INAIL, rientrava al lavoro, dove veniva preliminarmente sottoposto alla verifica di idoneità alla mansione da parte del medico competente, che lo giudicava idoneo ma con limitazioni, determinate dai postumi dell’infortunio.
Viste le limitazioni poste dal medico, l’azienda comunicava al suo dipendente l’avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta di rendere la prestazione lavorativa, instando ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966 affinché venisse instaurato il tentativo obbligatorio di conciliazione dinnanzi alla competente commissione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il signor X si rivolgeva al nostro Studio per ottenere assistenza legale.
Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore
L’episodio assume particolare rilevanza con riferimento a due profili: da un lato, la responsabilità ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per il fatto commesso durante l’orario di lavoro dal proprio dipendente, dall’altro la tutela che spetta al lavoratore divenuto “abile con limitazioni” al lavoro.
Invero, per quanto concerne il primo aspetto, la condotta illecita posta in essere dal collega del Sig. X, provocando le lesioni psico-fisiche del lavoratore, poteva in concreto fondare una responsabilità dell’azienda ai sensi dell’art. 2049 c.c., norma che prevede la responsabilità dei padroni e dei committenti “per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
La predetta normativa, stabilisce in capo al “padrone/committente” una responsabilità c.d. oggettiva dell’evento dannoso, per la sola esistenza del rapporto giuridico di preposizione (qui dipendente-datore di lavoro) con la conseguenza di porre in capo a quest’ultimo soggetto anche la tutela risarcitoria.
Per quanto concerne il secondo profilo, invece, questo si concretizza nell’espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, quello del datore di lavoro di vedere tutelata la propria libertà imprenditoriale, diritto costituzionalmente garantito all’art. 41 Cost., dall’altro il diritto al lavoro stabilito all’art. 4 Cost., comprensivo dell’impegno da parte della Repubblica di farsi promotrice delle condizioni che rendano effettivo tale diritto, anche rispetto le persone più fragili.
Negli ultimi anni proprio questo tema ha conosciuto ampio sviluppo in dottrina e in giurisprudenza, fino a che nel 2003, sulla scia di quanto già stabilito a livello europeo con la direttiva 2000/78/CE, il legislatore italiano all’art. 3 bis del D.Lgs. 216/2003, ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di “adottare accomodamenti ragionevoli […] per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
Sulla scorta di tale norma, l’orientamento di legittimità chiarisce che in ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di attivarsi, ricercando in concreto delle misure che costituiscano un “accomodamento ragionevole” e dimostrando di aver vagliato tutte le possibili alternative ragionevoli al licenziamento, salvo ovviamente che queste implichino costi ed oneri sproporzionati: si richiede invero uno sforzo diligente ed esigibile, da parte del datore di lavoro, il quale è chiamato a trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento.
L’esito – positivo – del caso affrontato
Nel caso del Sig. X, ferma l’opposizione al licenziamento, si è proceduto ad intraprendere trattative con l’azienda, nelle more delle quali, la società ha comunicato al sig. Tizio di avere individuato una posizione lavorativa appropriata rispetto le sue condizioni di salute.
La società, ha quindi espresso l’intenzione di rinunciare alla procedura di licenziamento, offrendo al lavoratore una posizione consona alle sue limitazioni, che lo stesso ha accettato, mantenendo il posto di lavoro e così scongiurando il licenziamento.
La vertenza si è quindi positivamente conclusa dinnanzi all’Ispettorato del lavoro, dove le parti hanno dato atto dell’avvenuta intesa.
News a cura di Irene Tuninetti
https://www.lastampa.it/torino/2023/11/21/video/accoltellato_in_fabbrica_viene_licenziato-13876565/