Anche la Corte d’Assise dice sì al risarcimento del danno per le vittime del “panico collettivo”.
La tragedia occorsa il 3 giugno 2017
Il 3 giugno 2017, in Piazza San Carlo a Torino, veniva proiettata su maxi schermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, alla presenza di oltre 30.000 persone. La location non era affatto adeguata per un evento consimile.
Nel corso della manifestazione, verso le 22:15 e nell’arco di una decina di minuti, in zone diverse all’interno di Piazza San Carlo, si sviluppavano, con effetto domino, repentini, incontrollati e massivi movimenti della folla che portavano moltissime persone a spingersi, urtarsi tra di loro e cadere, riportando gravi ferite, anche a causa della massiva presenza di vetri a terra.
Tragicamente, uno nell’immediato ed uno a distanza di mesi, si registravano anche due decessi.
I suddetti movimenti della folla, alcuni originatisi – come successivamente accertato – dall’utilizzo di uno spray urticante da parte di alcuni giovani stranieri intenzionati a commettere delle rapine, non si limitarono soltanto al circuito della piazza, diffondendosi al contrario per tutte le vie limitrofe e fino anche ad una distanza oltre 1 km dalla piazza.
Tali reazioni della folla, già da decenni oggetto di studi anche a livello internazionale, sono note come situazioni di “panico collettivo”, cui si possono associare anche fenomeni di “fuggi-fuggi” generale (il c.d. “human stampede”) con la folla che inizia a correre per mettersi in salvo di fronte ad una minaccia percepita.
In quegli istanti, in preda al panico, i singoli svilupparono reazioni di “attacco o fuga” (più notoriamente, in inglese “fight-or-flight response”), ovverosia reazioni emotive, spesso connotate da automatismi a livello muscolare e fisiologico, con sospensione delle capacità razionali fino al termine della percezione di pericolo.
Il caso seguito dallo Studio legale MB.O
Parallelamente al processo incardinatosi contro la “banda dello spray” veniva promosso un procedimento penale anche verso i responsabili, a vario titolo, della manifestazione, imputati per i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo causa molteplici carenze organizzative, specie in punto sicurezza. Si andava dai vertici del Comune di Torino ai vertici di Questura, VV.FF., Polizia Municipale, ecc.
In tale contesto gli Avvocati Marco Bona e Carlo Alberto Amici Ceva di Nucetto, con l’ausilio del medico legale Dott. Andrea De Nicolò, hanno prestato assistenza, in qualità di parte offesa e poi di parte civile, ad un giovane feritosi gravemente alla mano destra, il quale – allorquando si scatenò il panico collettivo in Piazza San Carlo – si trovava ad alcuni isolati di distanza, all’esterno di un bar della vicina via Po, assistendo alla partita sotto i portici.
Quando la zona sotti i portici ove sostava veniva letteralmente travolta dalla folla in fuga proveniente da Piazza San Carlo, sporca di sangue ed urlante frasi relative ad un attentato terroristico che sarebbe stato in corso, il giovane in questione, nella convinzione di dover mettersi in salvo, si rifugiava nel cortile interno del bar per poi – a fronte del persistere di tale grida – scavalcare una cancellata in metallo nel tentativo di raggiungere la retrostante via, purtroppo provocandosi gravi ferite alla mano destra. Altre persone si univano alla fuga in corso sotto i portici, altre si rifugiavano in scantinati degli esercizi commerciali e dei condomini lungo le vie del centro, rimanendo nascoste per diverso tempo.
Contro le pretese di tutela di tale ragazzo si adduceva da parte di alcuni imputati e dell’assicurazione del Comune di Torino come le lesioni si fossero verificate ad una considerevole distanza dalla piazza ed a seguito di un gesto da parte del giovane che sarebbe stato del tutto sconsiderato, fattori tali da interrompere qualsiasi nesso causale con la condotta degli imputati.
Ci si concentrava dunque nel dimostrare come il “panico collettivo” del 3 giugno 2017 si fosse diffuso per tutto il centro di Torino e come il gesto posto in essere da tale danneggiato trovasse piena giustificazione, al pari di tutte le altre persone in fuga, nella minaccia di attacco terroristico percepita in quel momento e nelle reazioni tipiche di chi si trovi travolto da uno “human stampede”.
Fra l’altro in sede di dibattimento si dimostrava come i rischi comportati dal “panico collettivo” fossero già conosciuti ai tempi delle Olimpiadi di Torino del 2006, e dunque dieci anni prima della tragedia di Piazza San Carlo, allorquando era stato predisposto il manuale Safety Torino 2006.
Anche secondo tale manuale ad assumere un ruolo fondamentale è la comunicazione nei confronti della folla, la quale in situazioni di emergenza richiede accorgimenti specifici per evitare che le persone siano assalite da sensazioni di panico e quindi che i loro comportamenti possano degenerare in atteggiamenti di irrazionalità, accrescendo le situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
La sentenza della Corte d’Assise di Torino
Con sentenza del 3 marzo 2022 la Corte d’Assise ha dichiarato la responsabilità penale del Vice Comandante della Polizia Municipale di Torino, del Primo Dirigente della Polizia di Stato quella sera responsabile del servizio di ordine e sicurezza, e del Capo di Gabinetto della Questura di Torino.
I predetti soggetti, unitamente al Ministero dell’Interno ed alla Città di Torino, responsabili civili per l’operato dei funzionari-imputati a loro riconducibili, sono stati tra il resto condannati al risarcimento dei danni patiti da 12 parti civili costituite, al cui interno si annoverano i famigliari di una delle persone decedute nonché taluni sopravvissuti con riportati danni fisici e/o psichici.
Tra queste ultime, a trovare accoglimento vi è stata anche la domanda risarcitoria formulata dal giovane assistito dallo Studio MB.O, ciò per le ragioni che seguono.
In sintesi la Corte d’Assise ha individuato due principali circostanze fattuali determinanti per la causazione degli eventi del 3 giugno 2017, l’una consistente nella presenza di un’ingente quantità di vetro a terra, abusivamente introdotto nella Piazza, e l’altra nella totale assenza di indicazioni fornite alla folla successivamente al manifestarsi del fenomeno di panico, con migliaia di persone terrorizzate completamente lasciate in balia di loro stesse, quando – incredibilmente – lo schermo continuava a proiettare la partita per la mezz’ora successiva.
In merito a tale secondo punto, e dunque al sopra descritto fenomeno del “panico collettivo”, la Corte d’Assise ha pienamente sposato la tesi avanzata dagli Avvocati Bona ed Amici Ceva di Nucetto, i quali – anche grazie alle deposizioni testimoniali assunte ed a taluni video inediti rappresentanti la fuga di spettatori urlanti e insanguinati nell’area di via Po e Piazza Vittorio – avevano dimostrato in corso di causa il diffondersi del panico non solo nel ristretto circuito di Piazza San Carlo, ma per tutto il centro di Torino.
In particolare, con riferimento al giovane feritosi alla mano, la Corte d’Assise ha affermato come la peculiare condotta di quest’ultimo, il quale – lo si ricorda – si era ferito scavalcando una cancellata presente nel cortile interno di un bar di via Po, non abbia costituito una condotta anomala ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei soggetti ritenuti colpevoli e l’evento.
Anzi, l’accoglimento di tale specifica domanda risarcitoria è stato fondato proprio sulla sussistenza del nesso causale tra le omissioni di sicurezza nell’organizzazione dell’evento e le lesioni riportate anche con riferimento alle vittime “fuori piazza”, essendosi verificato il 3 giugno 2017, così come accaduto per tragedie occorse poco tempo prima (e dunque prevedibilmente), il già descritto fenomeno dello “human stampede”, ossia la fuga di massa di fronte ad un pericolo percepito (la Corte riferisce della presenza di «migliaia di persone lasciate allo sbando che si sono mosse un po’ come una mandria di animali spaventati…»), partito dalla piazza della proiezione ed estesosi in breve tempo per tutto il centro cittadino.
Anche la parte civile in questione, dunque, pur non trovandosi all’interno di Piazza San Carlo, aveva percepito un grave pericolo, convincendosi di dover fuggire e mettersi in salvo da quell’attacco terroristico di cui riferiva la folla urlante proveniente dalla piazza.
La Corte d’Assise ha dunque riconosciuto che la condotta di tale ragazzo avesse trovato origine proprio nella situazione di panico originatasi in Piazza San Carlo, così come diffusa nelle vie limitrofe a seguito del movimento della folla in una piazza cosparsa di bottiglie e nell’assenza di qualsivoglia indicazione da parte degli organizzatori.
Considerazioni conclusive
La decisione in questione, unitamente a quella del gennaio 2021 emessa all’esito del giudizio abbreviato svoltosi nei confronti di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, certamente costituisce un importante segnale sul piano della cultura della sicurezza negli eventi pubblici. La valutazione del “panico collettivo” risulta infatti essenziale ed imprescindibile nell’organizzazione di eventi connotati dalla presenza di un’ingente folla all’interno di aree circoscritte, a maggior ragione dinanzi alla paura delle persone per attacchi terroristici. Valutazione del tutto omessa nel caso di specie, ove – come rilevato anche in sentenza – furono solo predisposte delle misure di sicurezza per la fase di accesso alla piazza (filtraggio e blocchi stradali), totalmente omettendo la previsione di misure da adottarsi nell’eventuale fase successiva in cui un evento criminoso, generatore di panico, comunque si fosse verificato.
Proprio tali mancanze determinarono un incremento del panico, anziché un suo contenimento: la folla impaurita percorse di corsa diversi chilometri del centro cittadino travolgendo persone e cose, senza che nessun la fermasse e calmasse.