Lo Studio MB.O (avv. Francesca Pampararo), collaborando con i Colleghi Andrea Russo e Nicoletta Mincato del Foro di Roma, ha recentemente ottenuto un’importate decisione del Tribunale di Torino, seppur non definitiva, in materia di locazione commerciale ed inadempimento del conduttore al pagamento del canone in tempi di Covid.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 10.01.2021, sul solco della giurisprudenza nazionale in materia, quali le precedenti pronunce di Roma, Venezia, e Bologna, ha riconosciuto il fumus boni iuris della richiesta di riduzione del canone contrattuale in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
I fatti: il locatore intimava sfratto per morosità al conduttore, società che si occupa di distribuzione e produzione di articoli da regalo e gadgets, che, dal mese di aprile 2020, aveva corrisposto in misura ridotta i canoni mensili dovuti in forza del contratto di locazione commerciale, richiedendo al contempo al locatore, senza successo, una riduzione del canone in considerazione dell’emergenza Covid-19.
A fronte dell’opposizione del conduttore alla convalida di sfratto per morosità e alla contestuale richiesta di riduzione del canone da parte del Tribunale adito, il giudice, ritenuta l’opposizione fondata su prova scritta e l’esistenza del fumus di fondatezza della richiesta di riduzione del canone locatizio sulla scorta dell’art. 3 del d.l. 6/20 , ha rigettato la richiesta del locatore di concessione dell’ordinanza di rilascio disponendo il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio, avente ad oggetto l’accertamento della fondatezza delle eccezioni del convenuto e della sua pretesa di riduzione del canone formulate dal conduttore.