E’ stato pubblicato sul n. 1/2015 della rivista Giuffré Responsabilità civile e previdenza il nuovo studio di Marco Bona, Sinistri mortali occorsi in Italia e congiunti-attori residenti all’estero: quali risarcimenti con «Roma II»?.  In questo innovativo contributo l’Autore commenta due recenti provvedimenti (Trib. Trieste, 10 luglio 2014; Trib. Torino, Sez. IV, 12 giugno 2014) che hanno affrontato la questione dell’interpretazione dell’art. 4, comma 1, del Regolamento «Roma II» con riferimento alla liquidazione dei danni richiesti iure proprio da congiunti, residenti all’estero, di persone decedute a causa di sinistri stradali occorsi in Italia. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che tale disposizione conduca all’applicazione della legge del luogo di residenza di tali vittime secondarie. Il Tribunale di Trieste, invece, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia. Marco Bona, toccando anche il tema dei sinistri stradali occorsi ad italiani in viaggio in altri Stati membri dell’Unione Europea, evidenzia quanto segue: 1) l’art. 4, comma 1, del Regolamento non sempre è dirimente, ciò innanzitutto sia per quanto concerne i sinistri stradali (per questi, infatti, si impone il coordinamento tra «Roma II» e la Direttiva n. 2009/103/CE) che in relazione ai fatti illeciti tali da configurare altresì inadempimenti contrattuali o violazioni di obbligazioni preesistenti al sinistro (per esempio, incidente sciisticoimputabile al gestore del comprensorio); 2) l’interpretazione corretta dell’art. 4, comma 1, risulta comportare in teoria l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il decesso della vittima primaria; 3) tuttavia, il giudice nazionale, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, è legittimato, per tutti i tipi di sinistri, a disapplicare la norma straniera, che, in contrasto con l’ordinepubblico del foro, gli imponga di discriminare tra vittime, ogniqualvolta queste abbiano subito la violazione di diritti fondamentali. Per Marco Bona il giudice italiano non può trattare diversamente le vittime, che, residenti in Italia, abbiano subito qui un danno, e quelle, che o risiedano all’estero con sinistri occorsi in Italia o risiedano nel nostro Stato con incidenti verificatisi in altri Stati: infatti, non si possono attribuire valori diversi a salutevita e famiglia.

 

 

 

5 Maggio 2015