Il Tribunale di Trento, in un causa patrocinata dagli Avv.ti Marco Bona e Giulia Oberto dello studio legale MB.O, ha emesso una innovativa ordinanza di sicuro interesse sul piano giuridico e della tutela risarcitoria delle persone residenti in Italia rimaste vittime di sinistri stradali occorsi all’estero in altri Stati membri dell’Unione Europea.
La causa, tuttora in corso, riguarda un incidente stradale avvenuto in Croazia nel mese di luglio 2015 a causa di un violento urto tra una motocicletta, immatricolata in Italia e condotta da un giovane cittadino italiano residente in provincia di Trento, ed un camper, immatricolato in Francia, condotto da un cittadino francese ed assicurato da una compagnia assicuratrice francese; in seguito all’urto tra i due veicoli, il motociclista italiano è deceduto. I parenti del defunto – i suoi genitori ed i due fratelli. – hanno instaurato una causa civile per il risarcimento dei danni nei confronti dell’assicurazione francese del camper avanti il Tribunale di Trento, essendo quest’ultimo il forum actoris ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, lett. b), e 13, paragrafo 2, del Regolamento 1215/2012/UE, e del ‘considerando 32’ della Direttiva 2009/103/CE. La questione preliminare, risolta dal Tribunale di Trento in maniera favorevole agli attori, riguardava la legge applicabile al giudizio in oggetto (italiana o croata), in relazione all’azione diretta esercitata dagli attori nei confronti dell’assicuratore straniero ai sensi della Direttiva 2009/103/CE. Il Tribunale di Trento, con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2019, ha ritenuto che, avendo gli attori instaurato in Italia l’azione diretta sulla base del diritto italiano (in particolare sulla base dell’art. 151, comma 5, Cod. Ass. Priv.), allora la legge applicabile a tale giudizio non poteva che essere la legge italiana. Questa soluzione è compatibile, fra l’altro, con l’articolo 15 del Regolamento ‘Roma II’, norma che vieta ai giudici nazionali il ricorso al cd. “dépeçage”, ossia osta all’applicazione di diritti di giurisdizioni diverse a seconda delle questioni oggetto di decisione. Del resto, l’articolo 151, comma 2, Cod. Ass. Priv. rinvia alla «legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile» ed al «diritto internazionale privato» solo in relazione a sinistri stradali avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde. Sebbene tale ordinanza non sia definitiva, essa merita piena considerazione atteso che è la prima pronuncia giudiziale in Italia che è pervenuta a tale conclusione così teoricamente fondata.