«Rc auto, sconti per chi installa scatola nera a discrezione delle compagnie. L’esperto: “Meno diritti per i danneggiati”». Questo il titolo dell’ultimo articolo di Chiara Brusini, pubblicato il 2 agosto su www.ilfattoquotidiano.it. L’articolo affronta gli ultimi emendamenti al ddl concorrenza, ancora in discussione al Senato, che prevedono che l’ammontare degli sconti, sull’assicurazione rc auto, a favore degli automobilisti, che installeranno tali dispositivi, siano determinati dalle assicurazioni stesse (!), mentre l’authority di vigilanza (IVASS) si limiterà a stabilire solo “criteri e modalità” degli sconti. Intervistato nell’articolo su queste norme in progetto l’Avv. Marco Bona ha posto in luce come in realtà la questione degli sconti obbligatori (con ogni probabilità, per l’appunto, a piacimento delle assicurazioni!) sia del tutto secondaria rispetto alla compromissione di diversi diritti dei danneggiati attribuibile alle nuove disposizioni. In particolare l’Avv. Bona ha criticato il disegno di legge in quanto rischia di incidere negativamente sul diritto dei danneggiati di agire in giudizio e sul diritto di difesa. Infatti, si prevede nel disegno di legge l’inserimento, in seno al Codice delle Assicurazioni Private, dell’art. 145-bis («Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici») in base a cui “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti“. In pratica i danneggiati si troveranno onerati di un peso probatorio impossibile da soddisfare (la dimostrazione del mancato funzionamento o della manomissione del dispositivo). Non solo. Il legislatore non considera che vi sono tutta una serie di casi (per esempio: il pedone; il trasportato a bordo di un veicolo di un terzo non famigliare; il titolare di una vettura priva di dispositivo) in cui i danneggiati si troveranno ad agire in giudizio senza disporre di tale prova e quindi rischieranno di dover fronteggiare “prove” inaspettate ed insuperabili. La norma sì dice che le risultanze devono essere “rese fruibili alle parti“, ma non si capisce quando, come e da chi. In breve, per l’Avv. Bona non vi sono poi garanzie per i danneggiati. Per l’articolo cfr.

 

 

3 Agosto 2016