In caso di sinistri mortali a quali risarcimenti possono accedere congiuntied eredi della vittima? Nell’articolo «Perdita della vita: non è un danno risarcibile!», pubblicato su www.moto.it, gli avvocati Marco Bona e Cristiana Actis Dato dello studio MB.O commentano la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema corte (Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15350) che, purtroppo, ha negato la risarcibilità, a favore degli eredi, del danno da perdita della vita (o danno tanatologico). Spiegano gli avvocati che, tuttavia, eredi e congiunti della vittima possono accedere ad altre importanti vie di tutela risarcitoria. In particolare, i famigliari, oltre ai pregiudizi economici, possono agire per il risarcimento del danno morale da lutto e del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale. A questi risarcimenti possono accedere innanzitutto gli stretti congiunti (genitori, sposi, altri partner conviventi anche dello stesso sesso, figli, sorelle e fratelli). Tuttavia, se si dimostra un particolare rapporto affettivo e di frequentazione con la persona deceduta, anche altri famigliari possono sperare in un risarcimento (nonni, zii, nipoti). La Cassazione ha anche riconosciuto il diritto della fidanzata ad agire. I  risarcimenti variano a seconda dell’intensità del rapporto e di altre circostanze da provarsi in giudizio. Per la quantificazione di questi pregiudizi trovano solitamente applicazione le tabelle del Tribunale di Milano. Attenzione, tuttavia, a crearsi delle aspettative: i minimi e i massimi delle tabelle sono solo indicativi e, qualora vi sia un concorso di colpa, i risarcimenti possono essere molto più bassi. Se poi il lutto ha compromesso la salute può aggiungersi il danno psichico, che però necessita di essere documentato con l’effettuazione di visite specialistiche e terapie. Questo il link all’articolo: http://www.moto.it/news/perdita-della-vita-non-e-un-danno-risarcibile.html

 

 

 

3 Agosto 2015