DDL CONCORRENZA: VERSO IL DIMEZZAMENTO DEI RISARCIMENTI?

Continua il percorso del DDL Concorrenza, che, tra l’altro, secondo gli obiettivi perseguiti dal Governo Renzi mira a ridurre drasticamente i risarcimenti per i danni alla persona da rc auto e rc medica. Lunedì 22 luglio i relatori del provvedimento, vicepresidenti del gruppo Pd a Montecitorio, hanno presentato alle commissioni Finanze e Attività produttive un emendamento che, come dichiarato  dall’Avv. Marco Bona al ilfattoquotidiano.it non solo “conferma la volontà governativa di ridurre drasticamente i risarcimenti”, ma è ulteriormente peggiorativo: per esempio, stabilisce che il valore economico del punto cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale soltanto – questa la vessatoria novità – per le macrolesioni superiori al novanta per cento; soprattutto, prevede la retroattività dei futuri valori (soluzione voluta dalle assicurazioni per aggirare il principio della irretroattività).  L’emendamento dichiara che la norma mirerebbe a garantire il diritto ad un pieno risarcimento, ma la verità è che essa dimezza i risarcimenti rispetto a quelli attuali. Non è neppure vero che tale operazione permetta di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo né che andranno a diminuire i premi: è dimostrato che non vi sia correlazione tra premi, costi e risarcimenti. Peraltro, i relatori hanno ignorato il diverso parere approvato dalla Commissione Giustizia il 9 luglio 2015: “l’articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139 …, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una sistemazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna … Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell’ambito del codice delle assicurazioni. Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l’ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere «rilevanti» accertati su base documentale, mentre le «sofferenze psicofisiche» possono venire liquidate soltanto laddove di «particolare intensità». Nella disposizione … sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all’inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore”. La Commissione Giustizia, pertanto, ha proposto quanto segue: 1) atteso che “la materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private … concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013“, nonché “considerata la complessità di questo tema” (sicché “sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell’ambito di un disegno di legge di contenuto ampio”), “procedere allo stralcio dell’articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche”; 2) “in via alternativa appare opportuno sopprimere l’articolo”. In breve, mentre la Commissione Giustizia ha perorato l’eliminazione dal DDL Concorrenza della disposizione sui danni alla persona per i sinistri stradali/rc medica, viceversa i due relatori insistono su di essa peggiorandola. Cfr. l’articolo del 22.07.2015 «Rc auto, spunta l’emendamento per tagliare gli indennizzi retroattivamente», pubblicato su www.ilfattoquotidiano.it.

 

 

22 Luglio 2015