L’Avv. Marco Bona ha pubblicato sulla rivista informatica ridare.it della Giuffrè Francis Lefebvre un nuovo approfondimento dal titolo «La corretta presunzione del danno morale «standard» da menomazione biologica: la cassazione ultima è in errore». In questo contributo Marco Bona sostiene che l’idea, per la quale il danno morale “standard” da menomazione psicofisica non sarebbe riconoscibile e quantificabile in via presuntiva in una frazione del danno biologico, è infondata e pure inefficiente anche in termini di prevedibilità dei risarcimenti. In particolare, assumendo a riferimento la “sensibilità dell’uomo medio”, per Marco Bona si può certamente desumere in via presuntiva, quale costante conseguenza di una menomazione psicofisica, una sofferenza interna del danneggiato. Al contempo l’Avv. Bona osserva che la stretta associazione presuntiva tra quantum del danno biologico e quantum del danno morale “standard” – perorata nell’articolo quale primo step della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona – non può divenire una via per svalutare la riparazione dei pregiudizi morali, ciò sia laddove, nel caso concreto, ricorrano particolari circostanze della violazione dell’integrità psicofisica tali da imporre liquidazioni superiori al criterio di base in questione (per esempio, una condotta efferata), sia qualora l’illecito e/o l’inadempimento abbiano inciso oltre che sulla salute anche su altri beni garantiti dalla Costituzione o da altre norme (si pensi, per esempio, anche solo al concorso ed alla cumulabilità tra danno morale da menomazione psicofisica e danno non patrimoniale da vacanza rovinata nell’ipotesi in cui il sinistro sia occorso durante un viaggio di piacere, in un villaggio turistico od a bordo di una nave da crociera).