Ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali ai congiunti della vittima assume rilievo la scelta dei parametri monetari da assumere a riferimento, operazione che da ultimo è sempre meno scontata. Sul punto è stata pubblicata sulla rivista informatica ridare.it della Giuffrè Francis Lefebvre la nota di Marco Bona, «Quali valori tabellari per il danno non patrimoniale da morte?». In questa pubblicazione l’Avv. Bona commenta la sentenza Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 1 luglio 2020, n. 13269, per la quale va respinta la tesi per cui, al fine di stabilire se la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall’uccisione di un prossimo congiunto sia stata equa od iniqua, occorre avere riguardo non già al quantum concretamente liquidato dal giudice di merito, ma alla c.d. “tabella” da cui l’ha ricavato, sicché, mutata la tabella nelle more del giudizio, qualsiasi importo accordato sulla base della tabella meno recente sarebbe, per ciò solo, erroneo. In questo contributo l’Avv. Bona ha sollevato dubbi se il ricorso – in alternativa all’applicazione, ormai consolidata, della “tabella milanese” – alla cd. “tabella romana”, ad altre tabelle locali od a soluzioni ibride si ponga in linea con l’impostazione della Cassazione di cui alla sentenza n. 12408/2011 circa l’applicazione dell’art. 1226 c.c.. Appare, comunque, sempre più evidente come la giurisprudenza di legittimità debba fornire indicazioni più univoche al fine di scongiurare incertezze sui parametri di riferimento.