Secondo il Tribunale di Torino Sezione Lavoro sentenza 31.01.2023, l’INAIL deve garantire l’indennizzo dei danni subiti da una lavoratrice, vittima di una violenta aggressione sulla strada del ritorno da lavoro, trattandosi di infortunio in itinere.
Il caso è stato ripreso dal quotidiano La Repubblica (leggi l’articolo) e da Mattino 5 (guarda il servizio)
Il caso affrontato dall’avv. Umberto Oliva, Studio Legale MB.O di Torino
La signora F. D., lavoratrice dipendente, stava rientrando a casa, in centro a Torino, dopo il lavoro. Giunta sul portone di ingresso della sua abitazione, veniva aggredita, alle spalle, da un rapinatore che, nell’atto di derubarla, la picchiava con inaudita violenza, causandole gravi lesioni permanenti al volto e agli occhi, con forte shock emotivo e serie conseguenze di carattere psicologico.
Sporta la denuncia alle Autorità, rimaste senza esito le indagini, la donna si rivolgeva all’INAIL, per ottenere l’indennizzo da infortunio in itinere.
Tuttavia l’Istituto per ben due volte respingeva la domanda.
La signora quindi si rivolgeva al nostro Studio, intentando, con il patrocinio dell’avv. Umberto Oliva, la causa civile avanti il Tribunale di Torino Sezione Lavoro.
L’INAIL si costituiva in giudizio, riconoscendo la fondatezza della domanda a seguito di un riesame del caso.
Istruita la causa con apposita CTU medico legale volta ad accertare i postumi dell’aggressione, con la sentenza in esame il Tribunale ha quindi condannato INAIL a costituire una rendita in favore di FD, oltre rimborso spese mediche e legali.
L’infortunio in itinere e i c.d. “rischi atipici”
È infortunio in itinere, indennizzato per legge dall’INAIL al pari dell’infortunio sul lavoro, quello subito dal lavoratore nel tragitto da e per il luogo di lavoro, in quanto a) lo spostamento abbia fini lavorativi, b) avvenga nel “normale percorso” casa-lavoro e c) sussista un nesso causale tra il tragitto e l’attività lavorativa.
Relativamente all’esistenza del nesso eziologico tra il tragitto e l’attività lavorativa, va detto che l’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 è divenuto oggetto di un’interpretazione estensiva, volta ad assicurare la copertura assicurativa a tutti gli eventi che trovano causa nella percorrenza del tragitto, ricomprendendo non solo i tradizionali sinistri stradali, ma tutti gli eventi dannosi che possono verificarsi nel tragitto casa-lavoro, anche imprevedibili e atipici, quali, ad esempio, la rapina, “atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo” (Cass. n. 11545/2012).
La decisione in esame si inserisce quindi in questo solco giurisprudenziale, confermando l’orientamento espresso già da alcuni precedenti di Cassazione.
Di significativo rilievo il contegno processuale dell’Istituto, che ha ritenuto di non opporsi alla domanda della signora.