Il caso patrocinato dallo studio legale MB.O insieme al solicitor inglese Stephen Covell dello studio Womble Bond Dickinson LLP: una turista inglese rimasta vittima di un sinistro sciistico mentre praticava lo snowboard ha recentemente conseguito il risarcimento dei danni per effetto di una rilevante sentenza del Tribunale di Torino (n. 2169/2022), riuscendo a superare la presunzione di pari responsabilità in capo agli sciatori stabilita dalla legge n. 363/03 («Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo») ed ora dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 («Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»).
L’incidente sciistico
La ragazza inglese stava percorrendo con andamento “a serpentina” a bordo della propria tavola da snowboard, a velocità moderata, una pista classificata con colore di difficoltà rosso nella località di Sauze d’Oulx (TO), nel comprensorio della Via Lattea; mentre effettuava una svolta sulla destra, veniva urtata violentemente da uno sciatore proveniente da tergo, perdeva così il controllo dello snowboard e veniva scaraventata sulla superficie innevata della pista, perdendo conoscenza. A causa del violento urto, la sciatrice subiva lesioni personali di notevole entità, interessanti soprattutto la zona cranio-facciale e, quindi, anche rilevanti danni estetici. La sciatrice intraprendeva una lunga trattativa stragiudiziale con la compagnia assicuratrice, con la quale lo sciatore investitore aveva stipulato una “polizza capofamiglia”, accettando di dialogare sulla base di una presunzione – ai soli fini del raggiungimento della composizione bonaria della vertenza – di pari responsabilità; tuttavia, giunti al termine delle trattative, l’assicurazione tornava sui suoi passi mettendo in discussione qualsiasi corresponsabilità partitara del suo assicurato, così impedendo una soluzione transattiva.
Il giudizio
La cittadina inglese, con l’assistenza degli Avvocati Marco Bona, Giulia Oberto e del solicitor inglese Stephen Covell, instaurava un giudizio civile avanti il Tribunale di Torino nei confronti degli eredi dello sciatore italiano (nel frattempo deceduto) al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro sciistico. In particolare, la sciatrice imputava allo sciatore di aver violato gli obblighi comportamentali generali di prudenza e diligenza oltre che gli standard speciali di cui alla legge n. 363/03 e delle ivi richiamate “Regole di condotta dello sciatore”; fra l’altro lamentava che: -) la posizione a monte dello sciatore investitore imponesse a questo di adottare ogni possibile accorgimento per evitare di interferire con la traiettoria di coloro che si trovavano a valle, moderando la propria velocità; -) lo sciatore investitore avrebbe dovuto effettuare il sorpasso della sciatrice «in modo da non causare nessuna difficoltà a chi sta superando» (Regola n. 4). La sciatrice, quindi, chiedeva che il Tribunale accertasse l’esclusiva responsabilità dell’investitore nella causazione del sinistro, ciò ai sensi dell’art. 19 legge. n. 363/2003, norma che prevede la presunzione di eguali colpe concorrenti degli sciatori coinvolti nel sinistro «fino a prova contraria».
La sentenza
Con sentenza del 19 maggio 2022 n. 2169 il Tribunale di Torino ha affermato la responsabilità esclusiva dello sciatore convenuto nella causazione del sinistro, ritenendo superata la presunzione di pari responsabilità, ciò in considerazione dell’iniziale posizione a monte dello sciatore convenuto, della sua iniziativa nell’effettuare la manovra di sorpasso e del mancato conferimento di precedenza, così come confermato dal testimone escusso nel corso del giudizio, altro sciatore presente ai fatti e di cui singolarmente non era stata assunta la testimonianza da parte della polizia intervenuta. Il Tribunale, inoltre, non ha riscontrato alcuna condotta negligente da parte della sciatrice, la quale stava regolarmente percorrendo la pista di sci trovandosi a valle rispetto allo sciatore convenuto: questi, ove si fosse attenuto alle norme di comportamento imposte dalla normativa, avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza della snowbordista ed adeguare la propria condotta onde evitare la collisione. Il Tribunale non solo ha risarcito il danno non patrimoniale ed estetico subiti dalla sciatrice, ma anche le spese alberghiere, il viaggio di ritorno in Inghilterra, le ingenti spese mediche e di cura sostenute, le spese per visite specialistiche, i danni connessi all’attività lavorativa. In breve, l’assicurazione si è trovata così a risarcire molto di più rispetto a quanto avrebbe pagato in via transattiva prima della causa.