Tragedia di Piazza San Carlo: un “manifesto” per il giusto risarcimento dei danneggiati

Gli avvocati Marco Bona, Gregorio Mazzotta ed Enrico Calabrese sono tra i promotori del “Manifesto per un’equa ed integrale tutela risarcitoria dei danneggiati dalla tragedia di Piazza San Carlo del 3.06.2017“, datato 26 marzo 2019. Questo documento, condiviso da oltre 60 avvocati che assistono parti civili nel procedimento penale in corso avanti il Tribunale di Torino, contiene principi di diritto che per tali legali costituiranno la base di partenza per le auspicabili trattative con i responsabili civili (Comune di Torino, Ente Turismo e Ministero degli Interni) e le rispettive compagnie assicuratrici, nonché, laddove non si addivenisse a delle soluzioni transattive, per le fasi successive del processo. Fra i principi posti in luce dal “manifesto” vi è quello per cui la riparazione del danno non patrimoniale non potrà essere vincolata alla prova di lesioni psicofisiche (medicolegalmente accertate) e/o al quantum dei danni biologici. In particolare, nel “manifesto” si sostiene che, a prescindere dalla misura in cui ciascuno danneggiato abbia eventualmente subito la violazione della sua integrità fisica e/o psichica e, quindi, indipendentemente dalla sussistenza o meno di conseguenze medicolegalmente/patologicamente rilevanti, ogni soggetto coinvolto nella tragedia ha vissuto per un determinato lasso di tempo momenti estremi di ansia, di angoscia e di incertezza sul proprio destino e, laddove in compagnia di famigliari od amici, anche sulle sorti di questi ultimi e, più in generale, delle persone presenti alla manifestazione, nonché, in seguito, ha accusato frustrazione nell’apprendere le gravi condotte degli organizzatori e dei responsabili della sicurezza dell’evento – soggetti tutti istituzionali – per la salute di così tanti cittadini; tali ansie e frustrazioni (il cd. “danno morale puro“), peraltro prodotte da condotte penalmente rilevanti,vanno risarcite in via autonoma e, comunque, senza appiattimenti sui valori tabellari per le lesioni fisiche/psichiche alla luce di consolidate indicazioni giurisprudenziali che per l’appunto confermano la distinzione (“doppio binario”) fra, da un lato, la liquidazione per pregiudizi morali da reati subiti, da lesione della dignità e da grave esposizione, unitamente a parenti/amici/concittadini, al concreto rischio di privazione della vita e, comunque, di subire lesioni personali, e, dall’altro lato,  la liquidazione per pregiudizi non patrimoniali (biologici, morali, dinamico-relazionali, esistenziali), temporanei e/o permanenti, strettamente associati alla violazione dell’integrità fisica e/o psichica. Nel “manifesto” si sottolinea come nel caso dei danneggiati di Piazza San Carlo non potranno non considerarsi i seguenti risvolti non pecuniari: il terrore vissuto in uno scenario di crescente panico collettivo e di disperazione diffusa a causa della più totale disorganizzazione nella gestione dell’emergenza;  l’esposizione ad un considerevole e concreto rischio per la propria vita/salute nonché per l’incolumità di parenti, amici e di altre persone; l’enorme ed incancellabile spavento/panico sofferto per la propria incolumità e per quella dei propri famigliari/amici e per gli altri concittadini; l’impossibilità, a causa dell’intasamento delle linee telefoniche,  di mettersi in contatto con parenti a casa per rassicurarli. Tutti pregiudizi considerati e risarciti in altri casi di “mass torts“, come, per esempio, accaduto in seno al processo penale per il naufragio della Costa Concordia, in cui a tutte le persone che si trovavano sulla nave la sera dell’incidente è stato liquidato, indipendentemente dal risarcimento del danno non patrimoniale da violazione, temporanea e/o permanente, dell’integrità fisica e/o psichica, un danno non patrimoniale autonomo per la terribile esperienza vissuta dall’inizio della tragedia al momento del salvataggio, e nei processi per la tragedia ambientale di Seveso. Sempre nel “manifesto” si è pure ricordato lo sviluppo del “danno morale aggravato dalla condotta”, la cui liquidazione permette di attribuire, dinanzi a comportamenti penalmente rilevanti, peso a fattori, incrementativi della sofferenza interna del soggetto, quali l’evitabilità della tragedia da parte di chi ricopriva una posizione di garanzia ed un ruolo istituzionale per la salute delle persone, oltre che a fattori quali la risonanza mediatica della tragedia destinata a rendere costantemente viva l’esperienza ingiustamente vissuta. A quest’ultimo riguardo, in relazione al caso della tragedia di Piazza San Carlo, si è sostenuto nel “manifesto” che dovranno considerarsi i seguenti profili: l’assoluta incompetenza e la totale superficialità – moralmente offensive in termini di frustrazione, sdegno e perdita di fiducia nelle istituzioni – delle più alte cariche locali preposte alla gestione della sicurezza di così tante persone; l’impatto sociale dell’evento sull’opinione pubblica ed il conseguente  incremento del senso di incertezza ed allarme rispetto alla sicurezza delle manifestazioni pubbliche seguite all’evento e future. Spetta ora alle assicurazioni dei responsabili civili decidere se aderire ai principi di diritto recati dal “manifesto” oppure prolungare le contese sui risarcimenti dentro e fuori il processo penale.

 

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