MB.O E SINISTRI STRADALI ALL’ESTERO

L’Avv. Marco Bona e l’Avv. Giulia Oberto dello studio MB.O hanno partecipato in qualità di relatori al convegno internazionale di PEOPIL (The Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers) tenutosi a Bari sui sinistri stradali transnazionali il 17 giugno 2016 (PEOPIL RTA & Whiplash Conference 2016). L’Avv. Oberto, la quale nello studio MB.O affronta quotidianamente casi di incidenti internazionali, ha trattato il tema del danno patrimoniale futuro, che annovera significative divergenze in Europa, come pure emerso dal confronto con i partecipanti al convegno. L’Avv. Bona ha affrontato la questione dell’acquisizione delle prove, documentali e testimoniali, all’estero, tanto in altri Stati Membri dell’Unione Europea che fuori da tale contesto. La raccolta di prove in altri Paesi può costituire un serio problema sia per comprendere le cause esatte di un incidente prima di instaurare un giudizio, sia per supportare le domande risarcitorie in corso di causa. Il convegno di Bari, alla cui organizzazione ha contribuito lo studio MB.O, è stato un autentico successo, con avvocati provenienti da tutta Europa e dagli USA. Nel frattempo è stato pubblicato sul n. 3 della prestigiosa rivista Responsabilità civile e previdenza della Giuffrè il commento dell’Avv. Bona alla sentenza Lazar c. Allianz S.p.A.della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 dicembre 2015 (causa C-350/14). Questa pronuncia, pure oggetto di dibattito al convegno di Bari, è intervenuta a sostenere, in relazione ai sinistri stradali “cross-border”, l’irrilevanza del luogo di residenza degli attori-congiunti della persona lesa o deceduta in un sinistro, ciò ai fini del Regolamento «Roma II» che disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Per l’Avv. Bona, tuttavia, la sentenza non è risolutiva per tutti i casi e, comunque, al giudice italiano si impone sempre di verificare la conformità della legge straniera all’ordine pubblico italiano (cfr.ò M. Bona, «Roma II» e sinistri stradali mortali: il Paese di residenza delle vittime secondarie non determina la legge applicabile, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, n. 3, 829-851).

 

 

 

20 Luglio 2016