LA NUOVA DIRETTIVA UE 2015/2302 SUI “PACCHETTI DI VIAGGIO” E SINISTRI ALL’ESTERO: CONVEGNO PEOPIL AD AMSTERDAM

Responsabilità dei tour operator e dei produttoridanni in ambito medico-sanitariosinistri stradali. Questi ed altri temi sono stati affrontati il 22 aprile ad Amsterdam in occasione della terza edizione della PEOPIL YLG Conference, convegno organizzato dalla sezione Young Lawyers Group di PEOPIL presso lo studio legale olandese BEER ADVOCATEN N.V. L’Avv. Marco Bona ha tenuto una relazione in materia di armonizzazione dei termini prescrizionali nell’ambito dei sinistri stradali “cross-border”, scenario di cui si sta occupando la Commissione Giustizia del Parlamento Europeo. La conferenza è stata, altresì, occasione per un confronto sulla nuova direttiva relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (nello specifico, la Direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, la direttiva 2011/83/UE e, soprattutto, abroga la “storica” direttiva 90/314/CEE del Consiglio). Gli Stati avranno due anni di tempo, decorrenti dal 1° gennaio 2016, per adottare la nuova normativa ed ulteriori 6 mesi per farla entrare in vigore. Il termine ultimo, quindi, è quello del 1° luglio 2018, tuttavia ovviamente potendo gli Stati procedere all’attuazione della direttiva prima di tale termine massimo. La nuova direttiva persegue quale primo obiettivo quello della modernizzazione delle regole sui pacchetti turistici contenute nella precedente direttiva 90/314/CEE. Infatti, si trattava di disciplinare il caso, sempre più frequente, dell’acquisto online dei pacchetti di viaggio, per l’appunto – questa la prima novità – equiparati dalla nuova direttiva, in relazione alle tutele per i clienti,  a quelli tradizionali venduti offline. In particolare, chi acquisterà un pacchetto turistico online con la formula “tutto compreso” o tramite pagine web collegate, inclusive almeno di un volo ed di un albergo oppure di un auto-noleggio, accederà alla stessa protezione di chi compera un pacchetto presso un’agenzia di viaggio. La direttiva interviene, altresì, sui fattori, che, combinati insieme, determinano un “pacchetto di viaggio” tale da far scattare la più intensa protezione offerta dalla direttiva: la formazione di un pacchetto dipenderà, ad esempio, da circostanze quali un contratto unico per tutti i servizi, od un processo di prenotazione unico o, ancora, un prezzo forfettario o globale. Non si registrano, invece, particolari innovazioni sul fronte della responsabilità civile dei tour operator. Infatti, grazie anche al contributo fornito dal tort reform group di PEOPIL in occasione dei lavori della Commissione europea e del Parlamento europeo, la direttiva non modifica le precedenti norme, senza dubbio favorevoli per i danneggiati. I tour operator, quindi, anche in base alla nuova direttiva rimangono responsabili se non dimostrano il corretto adempimento dei loro obblighi contrattuali (anche quelli informativi). In aggiunta continuano a rispondere per eventuali colpe/inadempimenti di terzi di cui si sono avvalsi (per esempio per escursioni od attività sportive facenti parte del pacchetto di viaggio). Infine, la direttiva non consente ai tour operator di limitare i risarcimenti per i danni alla persona e da morte. Alla prospettiva di limitazioni si era opposto il gruppo di studio di PEOPIL, di cui è membro anche Marco Bona.

 

 

 

29 Aprile 2016