Dopo 15 anni di causa gli Avv.ti Marco Bona ed Umberto Oliva dello studio MB.O, insieme al collega torinese Renato Ambrosio, sono riusciti a conseguire in Cassazione l’affermazione di un principio importantissimo: «L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge». Questo principio è stato stabilito dalla sentenza Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243. E’ la prima volta che la Cassazione civile interviene a sancire questa regola. Gli avvocati Bona, Oliva ed Ambrosio assistevano i famigliari di un neo-pensionato colpito da ictus il cui ricovero in ospedale era stato ritardato di quasi due giorni per effetto di varie omissioni del medico di base. Un tempestivo ricovero avrebbe limitato le conseguenze dell’ischemia. La causa era stata promossa nei confronti sia del medico (non assicurato e poi, in corso di giudizio, trasferitosi in Australia) che della ASL. In Questo nuovo principio ha risvolti significativi: 1) i cittadini, laddove danneggiati da un medico di base o da un pediatra, possono agire anche contro l’ASL di competenza (non solo contro il medico); 2) le ASL sono tenute ad assicurarsi anche per l’operato dei medici convenzionati; 3) ciò dovrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione delle ASL e delle Regioni per i servizi professionali prestati da medici di famiglia e pediatri.
30 Marzo 2015